UNA MEDIAZIONE IMMEDIATA ED INFORMATA PER LA MIGLIORE GESTIONE DEL CONFLITTO

Autore: Avv. Antonietta Majellaro - Bari

 

 

L’esito positivo, o meno, della procedura di mediazione, dipende, in larga misura, dal momento in

cui viene attuato dalle parti in conflitto il tentativo di mediazione.

In genere, il ricorso alla mediazione viene avanzato dopo che le parti hanno dibattuto a lungo ed

hanno perciò maturato un astio notevole, l’una nei confronti dell’altra, per cui risulta difficile

raggiungere un accordo e così garantire il successo della mediazione. Sarebbe, quindi, opportuno, per favorire il processo di mediazione, che lo stesso sia iniziato prima che le parti abbiano raggiunto questo livello di assuefazione al conflitto.

Ed invero, è necessario che le parti valutino il ricorso alla mediazione come una opportunità, da

cogliere al volo, di soluzione concordata della controversia e non come una procedura attuata solo per assolvere ad una condizione di procedibilità dell’instaurando giudizio e, quindi, come persa in partenza. A dire il vero, anche il legislatore ha posto e regolamentato la mediazione al solo fine di snellire l’eccesso di contenzioso a carico dei Tribunali, collocando la mediazione alla fase pre-processuale e quindi, comunque, allocandola come una offerta nell’ambito, sempre, del processo giurisdizionale

(tant’è vero che l’accertamento e verifica della procedura di mediazione rientra tra le competenze

del Tribunale adito).

A questo punto, risulta doveroso evidenziare che avviare la procedura di mediazione significa,

invece, promuovere modalità di risoluzione della controversia qualitativamente superiori a quelle

offerte dal processo giurisdizionale.

Solo in questa precisa ed autonoma ottica dovrebbe avvenire il ricorso sistematico delle parti alla

mediazione, accompagnato da una preventiva, immediata e completa informazione da parte

dell’ente di mediazione alle stesse sui vantaggi qualitativi e quantitativi di questa procedura di risoluzione alternativa delle controversie.

Occorre, quindi, che via sia consapevolezza nelle parti, sin dal deposito della istanza di mediazione, che il ricorso alla procedura di mediazione serve ad ottenere una soluzione veloce, che conservi le relazioni (parentali, lavorative, di vicinato), duratura, rispettosa della privacy delle parti e lontana dallo “stress del Tribunale”.

Bisogna, altresì, far comprendere alle parti, in un’ottica di preventiva informazione da effettuare poi anche nel primo incontro in sede di mediazione, che non esistono contenziosi che richiedono solo una risoluzione giudiziaria.

Ed invero, una sentenza appare come una soluzione possibile del conflitto spesso per il fallimento di precedenti tentativi di soluzioni transattive della controversia (strumenti ben diversi dalla

mediazione) o perchè, appunto, la conflittualità tra le parti ha raggiunto un livello talmente elevato che le stesse si sono ad essa assuefatte e desiderano conformarsi solo alla decisione di un giudice. Va da sé, quindi, che far dire alle parti, in sede di primo incontro preliminare di mediazione, che le stesse non si parlano da tempo ma che grazie al mediatore “ci sono finalmente riuscite” è già un momento importante e basilare per avviare, quindi, la procedura di mediazione e per un suo possibile esito positivo.

Infatti, è necessario che si spieghi e si dica inizialmente alle parti che lo scopo della mediazione è

"servire i loro interessi" e che le probabilità che ciò avvenga aumentano quando "parlate tra di voi"

in modo che "la controparte possa conoscere quali sono i vostri interessi" e "voi i suoi", poiché se

volete che la controparte prenda in considerazione i vostri interessi spiegatele quali sono "senza

recriminazioni sul passato e senza preoccupazioni per il futuro".

Punto iniziale della mediazione è, quindi, che le parti discutano sui reciproci interessi in modo

costruttivo, senza rinchiudersi in rigide posizioni per negoziare una soluzione soddisfacente per

entrambe. E’, pertanto, opportuno che il centro di mediazione ponga in essere, appena ricevuta la istanza di mediazione, quanto necessario ad una immediata ed adeguata informativa rivolta a tutte le parti interessate e che favorisca da subito il loro parlarsi per spiegare i reciproci interessi, già consapevoli della procedura che si dovrebbe avviare.

In ogni caso la procedura di mediazione, ove correttamente intrapresa, non è solo garanzia di

raggiungimento di un accordo voluto dalle parti e che sia rispettoso dei loro interessi sostanziali e

confluenti ma, in ogni caso, anche quando la stessa non approdasse ad un esito positivo, apporterà

comunque un notevole miglioramento alle relazioni delle parti che, comunque avranno iniziato a

dialogare tra di loro, grazie proprio alla procedura di mediazione parzialmente percorsa.

Va da sé, quindi, che la procedura di mediazione merita a pieni voti una propria collocazione

autonoma nella risoluzione delle controversie e, a pieno diritto, deve riscuotere un grado di

apprezzamento delle parti e dai loro avvocati sempre più elevato.