In Mediazione con il domicilio digitale

Autore: Enrico Pieraccini

 

 

Con la determinazione 19 del 7 luglio 2022 l’Agenzia per l’Italia digitale ha aggiornato le proprie linee guida per l’attuazione dell’Indice dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi o nel registro delle imprese. Si accorcia l’ultimo miglio per i domicili virtuali previsti dal Codice dell’amministrazione digitale: dopo le pubbliche amministrazioni, le imprese e i professionisti delle attività regolamentate, che ormai da tempo dispongono dei recapiti telematici presenti nell’IPA e nell’INI-PEC, anche le persone fisiche e gli enti privati non imprenditori potranno eleggere un domicilio digitale da utilizzare nelle loro relazioni interpersonali o nei rapporti con la pubblica amministrazione. Si tratta dell’INAD, in fase di impianto presso l’AGID e che sarà gestito da Infocamere.

Il domicilio digitale può consistere in un indirizzo di posta elettronica certificata o nella fruizione di un servizio elettronico di recapito certificato e qualificato ai sensi del Regolamento europeo “eIDAS” (Reg. UE 910/2014).

A breve, potranno eleggere il proprio domicilio digitale, registrandosi all’INAD, le persone fisiche maggiorenni, capaci di agire e residenti in Italia; i professionisti che svolgono una professione non organizzata in ordini, albi o collegi ai sensi della legge 4/2013; gli enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese.

L’INAD sarà consultabile da parte di chiunque tramite interfaccia web e senza necessità di autenticazione; vi sarà allineamento fra dati INAD e risultanze della banca dati ANPR (Anagrafe nazionale della popolazione residente).

Al pari di quelle effettuate tramite l’IPA e l’INI-PEC, le comunicazioni che saranno recapitate presso il domicilio digitale risultante dall’INAD avranno valore legale.

Il domicilio digitale disponibile per tutti agevolerà le mediazioni “facoltative” e le altre ADR in cui non è necessaria la presenza di un avvocato “domiciliatario”. Dopo il primo incontro alla presenza delle parti, infatti, l’organismo ADR potrà interloquire con ciascuna di esse separatamente, inviando le comunicazioni in modalità telematica e con risparmio di tempo e oneri postali.

In futuro, la legislazione e la prassi potrebbero evolvere nel senso di assicurare la possibilità di un domicilio digitale anche a soggetti che siano residenti o che abbiano sede all’estero.