Il procedimento di mediazione

Un percorso di mediazione permette di regolarizzare e formalizzare accordi validi legalmente, alla stregua di un tribunale ordinario. Di seguito le materie per cui si dispone un tentativo di mediazione obbligatorio:

  • diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutti, servitù di passaggio...)
  • divisione; successioni ereditarie; patti di famiglia
  • locazione; comodato; affitto di aziende;
  • risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa;
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari
  • controversie in materia di condominio

L’inizio del procedimento avviene tramite il deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione regolarmente accreditato al Ministero di Giustizia, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. Se dovessero insorgere più domande in merito alla stessa controversia, il procedimento di mediazione si svolgerà davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Spetterà all'avvocato, al momento del conferimento dell'incarico, il compito di informare l'assistito, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle agevolazioni fiscali, oltreché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'organismo, ricevuta l'istanza, provvederà a convocare la parte convenuta e a nominare un mediatore esperto nella materia del procedimento.



il ruolo del mediatore

Upercorso di mediazione ha una durata massima di 3 mesi, all’ interno del quale il mediatore, valutata la difficoltà del procedimento, può effettuare più incontri e sentire le parti anche singolarmente. All’ istanza di mediazione è opportuno allegare anche eventuali perizie tecniche ed ogni documento ritenuto utile per la corretta interpretazione della lite. Il mediatore non può imporre soluzioni, ma può elaborare una proposta di accordo da sottoporre alle parti, le quali sono libere di accettarla, rifiutarla, oppure integrarla con eventuali proprie valutazioni. Quando la mediazione si conclude con esito positivo l’accordo acquisisce potere esecutivo. Nel caso in cui non vi sia accordo, il mediatore sottoscrive un verbale negativo e  la disputa verrà regolata in sede giudiziale. 


mediatore equi distante? Per noi, meglio equi prossimo...

Sembra ormai consuetudine attribuire al mediatore la caratteristica e al tempo stesso il dovere di essere "equi distante" dalle parti. Lo stesso decreto si esprime in tal modo.

Noi di Media-conciliare preferiamo utilizzare un altro termine rispetto ad equi distante, ossia equi prossimo. 

Un mediatore, secondo la nostra visione, non dovrebbe essere  distante in maniera uguale dalle parti, sarebbe un grosso guaio se lo fosse. Un bravo mediatore dovrebbe essere, invece, equi prossimo, ossia allo stesso modo vicino alle parti, in termini di ascolto, empatia, supporto, attenzione, interesse, accettazione. Quanto detto potrebbe apparire un gioco di parole, una forzatura linguistica. Fidatevi, è una differenza che fa la differenza...