La mediazione ed il super bonus 110%

Autore: Avv. Marzia Marconcini

 

 

 

Con la locuzione “Superbonus 110%” si individua una particolare forma di agevolazione fiscale introdotta dall’art 119 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio).

Ricorrendo a questa agevolazione i soggetti beneficiari (persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività, arte o professione; Istituti Autonomi Case Popolari ed altri enti simili; Onlus, Associazioni di volontariato, Associazioni di Promozione Sociale; Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche limitatamente ai locali adibiti a spogliatoi), in presenza di determinati requisiti, hanno diritto alla detrazione fiscale dell’importo corrispondente al 110% delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi previsti al citato art. 119, consistenti in opere finalizzate all’efficientamento energetico e al consolidamento statico e alla riduzione del rischio sismico, tra cui rientrano gli interventi per l’installazione di impianti fotovoltaici e di strutture per la ricarica di veicoli elettrici da posizionarsi all’interno degli edifici.

La L. Bilancio 2022 ha prorogato l’agevolazione, pur se con scadenze e vantaggi economici diversificati, fino al 2025.

A seconda dell’opzione prescelta, il beneficiario può usufruire direttamente dell’agevolazione in quattro quote annuali di pari importo, ovvero decidere di anticipare gli effetti economici del Superbonus scegliendo tra lo “sconto in fattura” perpetrato dai fornitori dei servizi richiesti e la “cessione del credito” ai soggetti autorizzati.

Senza volersi addentrare nel dettaglio, trattandosi, peraltro, di una misura agevolativa piuttosto complessa ed articolata, si evidenzia che, secondo lo schema sintetico esplicativo predisposto dall’Agenzia delle Entrate, gli interventi agevolabili si distinguono in: interventi trainanti (interventi di isolamento termico sugli involucri; sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti; interventi antisismici) e interventi trainati (interventi di efficientamento energetico; installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo; infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici; interventi di eliminazione delle barriere architettoniche), che devono essere eseguiti “insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico”.

Orbene, è di tutta evidenza che si tratta in ogni caso di interventi piuttosto complessi, che già di per sé comportano il coinvolgimento di diverse competenze e professionalità. In più, la normativa, per la concessione del beneficio, richiede l’istruzione di pratiche che prevedono l’allegazione di documentazione ed asseverazioni prodotte da professionisti e tecnici specializzati. Il tutto nel rispetto dei termini predefiniti dalla legge.

Proprio il numero cospicuo di soggetti coinvolti e la necessità del rispetto dei termini imposti dall’agevolazione, che si aggiungono ai termini di prescrizione e decadenza già presenti nella disciplina codicistica del contratto di appalto, sono tra gli aspetti che più facilmente possono dare luogo a conflitti, come spesso evidenziato dalla prassi applicativa.

Giusto per fare qualche esempio, si pensi al caso di una contestazione in corso d’opera, da parte dei condomini nei confronti di una o più delle imprese appaltanti, della difformità di quanto fino al momento realizzato rispetto al progetto originario; o all’ipotesi in cui un professionista incaricato della elaborazione di una asseverazione tardi nella presentazione del documento richiesto rischiando, così, di far decorrere inutilmente i termini legali; o anche soltanto alla situazione in cui il risultato finale non presenti i requisiti minimi per accedere la beneficio.

E gli esempi si potrebbero moltiplicare.

In tutti questi casi lo strumento della mediazione può essere risolutivo e assolutamente più efficace rispetto al ricorso alla giustizia ordinaria.

Se il contratto di appalto non è compreso tra le materie per le quali l’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 smi prevede l’esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, è, anzitutto, pur sempre possibile ricorrere alla mediazione volontaria.

Tra i vantaggi della mediazione, si ricorda, anzitutto, i tempi brevi necessari per il suo svolgimento e la snellezza e la maggiore informalità della procedura, cui si accompagna l’altro importante aspetto dei costi, che risultano molto più contenuti rispetto a quelli di un giudizio ordinario, e che, soprattutto, possono essere determinati con certezza fin dall’inizio del procedimento.

La minore incisività dei costi è confermata dalla previsione per cui i provvedimenti ed i documenti relativi al procedimento sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura e, nel caso di verbale soggetto a registrazione, l’imposta di registro si applica solo per la parte eventualmente eccedente i 50.000 Euro; nonché di un credito d’imposta fino a 250 Euro per ciascuna parte che accede alla mediazione, che sale fino a 500 Euro in caso di successo della medesima..

Inoltre, anche nell’ipotesi in cui si dovesse ricorrere ad una perizia tecnica, i costi relativi sono inferiori rispetto a una CTU disposta in corso di una causa giudiziale e può essere utilizzata in un ipotetico successivo giudizio che si sia reso inevitabile.

Infine, a corollario dei vantaggi della mediazione si deve tenere presente che questo strumento consente di salvaguardare i rapporti tra le parti, essendo finalizzato alla soluzione dei conflitti, che, al contrario, sono per lo più destinati ad inasprirsi nel corso di una causa giudiziale.

Ciascuno dei portatori di interessi in conflitto può decidere in qualsiasi momento di accedere allo strumento della mediazione volontaria, indirizzando la propria istanza a tutti gli altri soggetti coinvolti, beneficiando, così, dei vantaggi ora descritti.

Ma, ancor prima e più efficacemente, la clausola della mediazione può essere introdotta a livello contrattuale, con la previsione per cui, nel caso dell’insorgimento di eventuali controversie, queste debbano essere preventivamente sottoposte all’istituto della mediazione e soltanto in caso di esito negativo del tentativo di mediazione sia possibile ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria.